Seleziona una pagina

Sottoscrizione di azioni: l’intermediario finanziario ha l’obbligo di fornire al cliente una dettagliata informativa sui titoli mobiliari.

CIVILE | Cassazione Sezione I, Sentenza n. 15936/2018

Si dibatte in giurisprudenza sulla portata dell’obbligo di informativa gravante intermediari finanziari

Il cliente di un istituto di credito, dietro suggerimento del Direttore, acquista alcuni titoli azionari emessi dalla medesima banca. Nonostante dalla profilatura dell’investitore emergesse una bassa propensione al rischio, l’istituto ha comunque evaso l’ordine. Viene omessa da parte dell’istituto un’adeguata informativa sui rischi connessi all’investimento. A distanza di qualche anno il valore delle azioni è crollato dell’80%. Il cliente si rivolge dunque all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, che riconosce il diritto al risarcimento dei danni, pari alla differenza tra valore di acquisto e valore attuale. Tuttavia l’istituto non ottempera alla prescrizioni dell’ACF. Di conseguenza, il cliente è costretto ad agire in giudizio per contestare l’omissione dell’obbligo di informativa da parte dell’intermediario finanziario.
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso analogo, stabilendo questo principio di diritto: “in materia di servizi di investimento mobiliare, l’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell’emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento. (massima ufficiale)”.

< torna alla pagina News