In caso di separazione consensuale, può avere accesso al gratuito patrocinio ciascuna delle parti indipendentemente dal reddito prodotto dalla controparte: sussistono infatti interessi confliggenti.
CIVILE | Cassazione Sezione II, Sentenza n. 20545/2020
In ipotesi di separazione consensuale, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio va considerato il solo reddito personale del richiedente. La definizione consensuale della lite, infatti, non esclude l’esistenza di interessi confliggenti tra i coniugi.
Di norma, il reddito di riferimento è dato dal cumulo tra il reddito dell’istante e quello dei componenti il nucleo familiare con esso conviventi. La Corte di Cassazione ha affrontato l’ipotesi specifica della separazione consensuale, osservando che l’accesso concordato al percorso separativo non esclude l’esistenza di un conflitto di interessi tra le parti, né è garanzia di un esito predefinito del procedimento che potrebbe evolvere diversamente rispetto a quanto convenuto.
Trova dunque applicazione il quarto comma dell’art. 76 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, secondo cui quando la causa ha ad oggetto diritti della personalità, o si tratta di processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, il solo reddito da considerare è quello personale dell’istante
