Non ha diritto all’assegnazione divorzile l’ex coniuge che al momento della dissoluzione del matrimonio ha la capacità di dedicarsi all’attività lavorativa e a redditi i doni a renderlo economicamente autonomo: circostanza deducibile dalle risultanze del conto corrente e dalle spese sostenute, anche voluttuarie
CIVILE | Cassazione Sezione I, Sentenza n. 1482/2023
La Suprema Corte torna ad arricchire di sfumature le regole dell’assegno divorzile con una pronuncia che mostra in maniera evidente come la necessità di stare al passo con i tempi si paghi con la progressiva interpretazione evolutiva di quelle regole canoniche che, per anni, hanno ancorato il sussidio ad una funzione dapprima esclusivamente assistenziale e, successivamente, anche perequativo-compensativa.
Se già tale svolta interpretativa – operata con lo storico révirement del 2018 e tuttora valevole – si è resa portavoce della necessità di svecchiare un istituto per troppo tempo rimasto ancorato al riflesso di un concetto di famiglia che ormai non esiste più, dalla stessa si sono diramate e continuano a diramarsi sfumature sempre più particolareggiate e utili all’operatore del diritto che quotidianamente è chiamato a destreggiarsi con la crisi coniugale in ogni sua sfaccettatura.
Posto che la natura assistenziale ed in pari misura compensativo-perequativa dell’assegno costituiscono i capisaldi della disciplina dell’istituto, non può ignorarsi che il riconoscimento del sussidio fonda sull’inadeguatezza dei mezzi o comunque sull’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, alla luce della valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali di entrambi coniugi, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale. Ne consegue che il riconoscimento del contributo deve consentire al richiedente non la mera ricostituzione del tenore di vita endoconiugale né il raggiungimento di un’autosufficienza economica, bensì il raggiungimento di una condizione reddituale adeguata, tenuto conto del contributo apportato nella sfera familiare e delle aspettative professionali sacrificate per essa.
La pronuncia in commento ne prende atto.
Al contempo, però, la Suprema Corte ribadisce che gli accertamenti suddetti poggiano su una duplice verifica: quella della sussistenza di una concreta disparità tra i coniugi, nonché – concluso detto accertamento con esito favorevole al richiedente – di un nesso di causalità tra detto squilibrio e le scelte operate nella conduzione della vita familiare, tenuto conto dei ruoli della coppia e del sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi per il bene della famiglia.
È proprio nell’ambito di questo accertamento che non è desueto incorrere in una molteplicità di situazioni che, come nel caso di specie, ben si prestano all’utile intervento chiarificatore della Suprema Corte.
All’esame dei Giudici di legittimità, infatti, questa volta è stata sottoposta la vicenda di una ex moglie richiedente il sussidio, la quale, al momento della dissoluzione del matrimonio, non solo aveva la piena capacità di dedicarsi ad attività lavorativa, ma disponeva altresì di redditi idonei a renderla economicamente autonoma ed in grado di sostenere i costi dell’abitazione presa in locazione.
Secondo gli Ermellini, la donna << al momento della dissoluzione del matrimonio aveva la capacità di dedicarsi all’attività lavorativa >>. E non lo ha fatto. Inoltre, << dal suo conto corrente e dalle spese sostenute, anche
voluttuarie >> è emerso che la stessa << disponeva di redditi idonei a renderla economicamente autonoma e in grado di sostenere i costi dell’abitazione presa in locazione >>.
Nel caso di specie, pertanto, la richiesta da parte della donna del riconoscimento dell’assegno divorzile è stata rigettata, perché è stato accertato – come ha sostenuto, a suo tempo, la Corte d’Appello di Roma – che << le sue entrate erano pari ad una media annua di circa Euro 21.500 complessivi, ben superiore ai corrispondenti importi degli assegni versatile dal coniuge, ma anche perché al tempo della separazione (…) ella aveva la ancora giovane età di soli trentasette anni e avendo letteralmente trasformato il proprio fisico dedicandosi ad intensa e costante attività di body building è fuor di dubbio che ella aveva ed ha la capacità di dedicarsi ad attività lavorativa >>.
Da qui la revoca del sussidio.
Ferma restando, dunque, la funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, non ha diritto al sussidio l’ex coniuge che ha capacità di lavorare o che, invece di lavorare, si dedica allo svago o fa acquisti non necessari. << Spese voluttuarie >>, si legge nella pronuncia della Cassazione, da intendersi alla stregua di quegli esborsi di denaro finalizzati a soddisfare esigenze secondarie e non strettamente necessarie, che vanno ben oltre i bisogni primari: si pensi a spese come lo shopping compulsivo o la retta mensile dell’abbonamento in palestra. Tutti indizi di una certa capacità reddituale.
Non è certo questa la prima volta che la Corte di Cassazione interviene in punto di ragioni giustificanti la revoca dell’assegno di divorzio all’ex coniuge.
È, ad esempio, del febbraio 2021 la pronuncia (ord. 4 febbraio 2021, n. 2653) con cui gli Ermellini – confermando un orientamento ormai consolidato – hanno ribadito che l’ex coniuge, ancora giovane e in ottima salute, che si dimostri poco attivo nella ricerca di un’occupazione non ha diritto all’assegno divorzile, che può pertanto anche essere revocato.
