Previdenza
I benefici previdenziali per disabili, invalidi e inabili
La legge riconosce forme di tutela specifiche a garanzia dei cittadini con infermità fisiche o mentali che pregiudicano la loro capacità di lavoro e, di conseguenza, la loro possibilità di guadagno e di sostentamento.
Il principale riferimento normativo per i disabili e per le persone che se ne prendono cura è la Legge n. 104/1992, che raccoglie i principi dell’ordinamento italiano in punto di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità.
Le persone con disabilità hanno diritto, in base alla gravità dell’handicap, a diverse agevolazioni fiscali e lavorative, queste ultime estese anche ai c.d. caregiver, vale a dire ai familiari conviventi che se ne prendono cura. Dall’esenzione dal pagamento del bollo auto, detrazioni Irpef e IVA al 4% sull’acquisto di determinati articoli, al riconoscimento di tre giorni al mese di permesso retribuito al lavoro, la Legge n. 104/92 è fonte preziosa di benefici essenziali per la persona affetta da disabilità.
Il sistema di sicurezza sociale assicura agli invalidi di guerra, per servizio e per lavoro la protezione necessaria a far fronte alle più varie esigenze, imposte dalla condizione di disabilità.
Al di fuori di tali categorie, il cittadino in possesso di determinati requisiti sanitari può beneficiare dell’insieme di prestazioni erogate dallo Stato in quanto riconosciuto “invalido civile”.
Tra i benefici previdenziali che si possono accompagnare al riconoscimento di un stato di invalidità vi è la c.d. “indennità di accompagnamento”, prestazione economica erogata per 12 mensilità previa presentazione di apposita domanda. Tale beneficio spetta a tutti i cittadini residenti in Italia, indipendentemente dal reddito annuo e dall’età, purché in possesso di specifici requisiti sanitari: deve trattarsi, infatti, di soggetti mutilati o invalidi totali, per i quali sia stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Negli ultimi tempi è sempre più frequente che il procedimento per il riconoscimento di un’invalidità si concluda con esito negativo e, quindi, con il diniego dei benefici connessi a tale status.
L’invalidità civile: cos’è e chi ne ha diritto
L’invalidità civile è uno status riconosciuto dallo Stato che permette ai cittadini inabili al lavoro, disabili o dotati di handicap di poter accedere ad una serie di servizi e sostegni, di cui usufruire in quanto aventi diritto. Il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite che abbia subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le attività proprie della sua età, può, infatti, beneficiare dell’insieme di prestazioni erogate dallo Stato in quanto riconosciuto “invalido civile”.
È l’INPS che riconosce lo status di “invalido civile”, all’esito di un articolato iter burocratico che si avvia con la presentazione di apposita domanda.
L’iter amministrativo per il riconoscimento dell’invalidità civile
FASE ISTRUTTORIA
La domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile deve essere presentata all’INPS dalla persona interessata o da un suo rappresentante con delega.
Prima di avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, l’interessato deve ottenere da un medico certificatore il certificato introduttivo attestante i suoi dati clinici, le infermità invalidanti e le patologie da cui è affetto, la diagnosi, nonché, in caso di richiesta di indennità di accompagnamento, l’indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Il certificato medico così ottenuto ha una validità di 90 giorni.
Lo stesso medico certificatore, se abilitato, potrà provvedere alla trasmissione online sul sito INPS della documentazione sanitaria, così avviando la procedura: il sistema rilascerà una ricevuta che, unitamente alla copia del certificato medico originale, l’interessato dovrà esibire all’atto della visita medica.
In alternativa, ottenuto il certificato medico, la domanda potrà essere presentata dal cittadino attraverso gli Enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili.
Dal 1° giugno 2020, inoltre, è entrata in vigore la procedura semplificata di inoltro delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni: detta procedura consente all’interessato di allegare direttamente online la documentazione sanitaria (sempre che si tratti di domanda di prima istanza o di soggetto il cui verbale sanitario indichi una data di revisione).
FASE DI ACCERTAMENTO MEDICO-SANITARIO
Ricevuta la domanda completa, l’INPS provvede a trasmetterla all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente affinché sia stabilita la data della visita medico-legale presso specifica Commissione Medica Integrata (CMI), integrata da un medico dell’INPS.
Della visita viene redatto verbale, che deve essere validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’INPS. Se la Commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indica la data entro cui l’invalido dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione.
È possibile che il CML ritenga necessari ulteriori e nuovi accertamenti, anche mediante visita diretta.
FASE DECISIONALE E IMPUGNAZIONE DEL VERBALE
Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia (una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l’altra con il solo giudizio finale) all’interessato tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente.
Negli ultimi tempi è sempre più frequente che la Commissione Medica di verifica esprima un giudizio negativo sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’invalidità civile e, quindi, dei benefici connessi a tale status. Molto spesso ciò accade perché l’interessato, magari in condizione di ottenere il beneficio, è stato sottoposto ad una visita medica frettolosa oppure perché la documentazione sanitaria su cui si è basata la valutazione della Commissione di verifica peccava di superficialità o risultava carente.
È bene sapere che la decisione dell’INPS, se ritenuta non corretta, può essere impugnata e che il cittadino che ritiene di non aver ottenuto adeguata protezione dal sistema di sicurezza sociale può presentare apposito ricorso in via amministrativa o giudiziaria.
Mentre il ricorso amministrativo è limitato ai provvedimenti di revoca o rigetto della prestazione economica, la procedura giudiziaria è attivabile contro il giudizio sanitario della Commissione.
Il ricorso giudiziario contro il mancato riconoscimento dei propri diritti
Contro il provvedimento di diniego della commissione medica per l’accertamento di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità è ammesso ricorso giudiziario entro sei mesi dall’emissione del provvedimento di diniego.
Spirato il termine, la sola possibilità per l’interessato sarà quella di presentare una nuova domanda di riconoscimento dell’invalidità.
I giudizi per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità devono essere obbligatoriamente preceduti da un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) per la verifica del requisito sanitario.
A pena di improcedibilità, dunque, il cittadino che intende impugnare il verbale sanitario deve innanzitutto presentare al tribunale territorialmente competente (in base alla residenza) il ricorso per ATP
Presentato il ricorso, il giudice provvederà alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), che effettuati gli accertamenti necessari unitamente ad un medico legale INPS, trasmetterà al giudice una relazione peritale definitiva. Le parti avranno a disposizione non più di trenta giorni per dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del CTU.
In assenza di contestazioni ed entro trenta ulteriori giorni, il giudice provvederà con decreto di omologazione della perizia del CTU (non impugnabile né modificabile).
Al contrario, se una delle parti (il ricorrente o l’INPS) manifesta il proprio dissenso alle conclusioni del Consulente Tecnico, il giudice assegnerà un ulteriore termine di trenta giorni affinché la parte dissenziente possa presentare ricorso dinanzi al medesimo giudice, evidenziando i motivi della contestazione.
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