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Arbitrato, negoziazione e mediazione per risolvere in tempi brevi e con meno costi una controversia

Introdotte nell’ordinamento italiano sulla scorta dell’esperienza anglosassone allo scopo di alleggerire il carico di lavoro delle aule giudiziarie, le procedure di “A.D.R.” (Alternative Dispute Resolution) rappresentano efficaci strumenti di risoluzione delle controversie, alternativi al procedimento giurisdizionale ordinario.

Le forme di A.D.R principalmente diffuse e praticate in Italia sono l’arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita.

Trattasi di procedure diverse tra loro, ma accomunate dal vantaggio di consentire alle parti in lite di raggiungere un accordo reciprocamente soddisfacente, mediante una gestione “privata” del conflitto che consente di evitare il tradizionale ricorso alla giustizia e, con esso, quel dispendio di risorse economiche ed umane cui quotidianamente il moltiplicarsi di giudizi mette capo.

L’arbitrato è lo strumento attraverso il quale le parti sottopongono ad un soggetto privato (l’arbitro) la definizione di una controversia già insorta o insorgenda, mediante stipulazione di apposito negozio.

Nello specifico, le parti possono convenire di ricorrere ad arbitri attraverso tre tipi di negozi: la convenzione di arbitrato o il compromesso (a seconda che la controversia sia futura o già insorta) ovvero la clausola compromissoria (inserita in un contratto o ad esso collegata e contenuta in atto separato).

Le parti, peraltro, possono convenire di trasferire la lite in sede arbitrale anche a giudizio già pendente innanzi all’autorità giudiziaria: in tal caso, con un’istanza congiunta, verrà disposta la trasmissione del fascicolo al presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati competente per la nomina del collegio arbitrale.

In veste di giudici privati, pertanto, gli arbitri conoscono delle controversie loro deferite e le definiscono con una pronuncia, c.d. “lodo arbitrale”, che conclude un procedimento modellato sul processo giurisdizionale.

Gli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile distinguono l’arbitrato in due tipologie, rituale e irrituale, la cui differenza è da rinvenirsi nella diversità di efficacia riconosciuta alla pronuncia dell’arbitro: il lodo pronunciato all’esito dell’arbitrato “rituale” avrà la stessa efficacia della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, mentre quello pronunciato all’esito dell’arbitrato “irrituale” avrò efficacia contrattuale.

La mediazione è definita dall’art. 1 D. Lgs. n. 28/2010 come quell’attività svolta da un terzo imparziale (il “mediatore”) e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia e, quindi, per una conciliazione delle parti.

Attualmente, si distinguono tre tipologie di mediazione: facoltativa, delegata e obbligatoria.

Alla mediazione c.d. “facoltativa” può accedere chiunque al fine di addivenire ad una conciliazione in ambito civile e commerciale, purché abbia ad oggetto diritti disponibili. La mediazione c.d. “delegata” trova spazio ogniqualvolta il giudice ritenga opportuno rimettere le parti davanti a un mediatore. La mediazione c.d. “obbligatoria” è imposta quale condizione di procedibilità ogniqualvolta oggetto di lite sia taluna delle materie elencate all’art. 5, co. 1-bis del D. Lgs. n. 28/10 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danno da responsabilità medica e sanitaria, nonché da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

Il procedimento di mediazione si svolge senza particolari formalità presso la sede dell’organismo di mediazione. Se all’esito del procedimento è raggiunto un accordo, di esso il mediatore redigerà processo verbale, al quale sarà allegato il testo dell’accordo medesimo. In caso di esito negativo della procedura di mediazione, invece, il mediatore formulerà processo verbale contenente l’indicazione della proposta di conciliazione e dando atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento.

Altra procedura tradizionalmente rientrante tra gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie è quella di negoziazione assistita.

Disciplinata interamente dal D. Lgs. n. 132/2014, la negoziazione assistita da uno o più avvocati iscritti all’albo poggia su un atto definito dalla legge “convenzione di negoziazione assistita”. Trattasi di un accordo sottoscritto dalle parti in lite, mediante il quale le stesse convengono di “cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia”, sempre che non si tratti di una controversia avente ad oggetto diritti indisponibili o la materia lavoro.

È possibile, inoltre, che la procedura sia avviata mediante “invito” alla negoziazione assistita da parte di una o alcune soltanto delle parti in lite: la procedura, in tal caso, si avvierà con l’adesione all’invito delle controparti.

Si distinguono tre forme di negoziazione assistita: la negoziazione volontaria, quella obbligatoria e quella prevista per le soluzioni consensuali di separazione, divorzio ovvero di modifica delle condizioni di separazione/divorzio.

A differenza della negoziazione volontaria, che presuppone l’intenzione comune alle parti di addivenire ad una definizione stragiudiziale del conflitto, la negoziazione obbligatoria è imposta quale condizione di procedibilità del giudizio innanzi all’autorità giudiziaria. Lo è, infatti, in caso di controversia avente ad oggetto il risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti o una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000€, eccezion fatta per le controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria.

È evidente, insomma, come le procedure sin qui descritte rappresentino per il privato vantaggiose alternative al tradizionale ricorso alla giustizia, perché meno onerose, più rapide e scevre da particolari formalismi, ma non per questo meno valide.

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