Manomissione contachilometri: il venditore professionale ha l’obbligo di verificare la correttezza dei chilometri percorsi da un’auto usata.
CIVILE | Cassazione Sezione II, Sentenza n. 1480/2012
L’acquirente di un’auto usata scopre una manomissione del contachilometri. Come difendersi? Si può agire in giudizio chiedendo l’annullamento del contratto.
Il venditore è obbligato a verificare che i chilometri indicati corrispondano con quelli realmente percorsi. È dolosa la sua condotta se tace o mente in merito agli effettivi chilometri percorsi. E ciò a prescindere da chi abbia materialmente alterato o manomesso il contachilometri. Tale dolo determina un vizio della volontà contrattuale dell’acquirente.
La Corte di Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui “il dolo quale causa di annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 c.c. può consistere tanto nell’ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo) quanto nel nascondere alla conoscenza di altri, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Pertanto, se il venditore fosse a conoscenza della manomissione del contachilometri dell’autovettura e non l’avesse reso noto all’acquirente, ha posto in essere un dolo omissivo, inducendo in errore l’acquirente”.
