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Una guida rapida al patto di non concorrenza

Se sei un imprenditore o un lavoratore e necessiti di assistenza sulle forme di tutela previste dal nostro ordinamento una volta cessato il rapporto di lavoro non esitare a contattarci.

Consultare uno studio legale per definire un patto di non concorrenza può aiutare tanto il datore di lavoro, scongiurando il pericolo che l’ex dipendente divulghi le informazioni apprese alle sue dipendenze o svolga un’attività concorrenziale, quanto il lavoratore, evitando che, in funzione di quel vincolo pattizio, non riesca a reperire una nuova occupazione.

Cos’è il patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza è lo strumento giuridico previsto dall’art. 2125 c.c., con cui il datore di lavoro ed il lavoratore convengono di prolungare, mediante accordo scritto e per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, quegli obblighi di lealtà e fedeltà che normalmente sono imposti al lavoratore nel corso del rapporto stesso. In cambio dell’impegno così assunto dal lavoratore a non svolgere attività concorrenziale per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro si impegna a versare una somma di denaro a titolo di corrispettivo.ricorso alla giustizia, perché meno onerose, più rapide e scevre da particolari formalismi, ma non per questo meno valide.

Qual è la sua funzione

La funzione essenziale del patto di non concorrenza è quella di presidiare il “know-how” aziendale, evitando che l’ex dipendente divulghi le informazioni apprese durante il rapporto di lavoro (dati, organizzazione amministrativa, clientela, processi di lavorazione) o, più semplicemente, svolga attività concorrenziale.

I limiti di validità

L’art. 2125 c.c. subordina la validità del patto di non concorrenza con l’ex dipendente a stringenti limiti di tempo, oggetto e luogo.

È bene avvertire, infatti, che l’art. 2125 c.c., pur disciplinando un istituto a presidio della posizione imprenditoriale e del “know-how aziendale”, è norma imperativa e inderogabile e, in quanto tale, in caso di contenzioso il giudice compirà d’ufficio l’indagine sulla validità della pattuizione, onde assicurare la più adeguata forma di tutela al lavoratore, a prescindere dalla volontà delle parti.

Sono requisiti di validità del patto di non concorrenza:

  • la forma scritta;
  • la determinatezza dell’oggetto, sia in termini di esatta individuazione delle attività che l’ex dipendente non potrà svolgere, sia in termini di estensione territoriale del divieto;
  • la durata predefinita, poiché il vincolo non può essere superiore a 5 anni (se si tratta di dirigenti) o a 3 anni (in tutti gli altri casi), a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro. La pattuizione di una durata maggiore implica l’automatica riduzione della stessa nella misura su indicata;
  • la determinatezza o determinabilità del corrispettivo per il lavoratore.

Tale ultimo punto costituisce spesso il vulnus del patto di non concorrenza. La norma non fornisce indicazioni specifiche sulla congruità del compenso. È tuttavia la giurisprudenza a stabilire che debba essere rapportato alle condizioni imposte al lavoratore e ai limiti del patto. Non è neppure prevista una specifica modalità di erogazione del compenso, ma è pacifico che se viene erogato durante il rapporto di lavoro è soggetto a contributi e, cosa di non poco rilievo, concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.

Il mancato rispetto di uno di tali limiti comporta la nullità del patto di non concorrenza.

La violazione del patto di non concorrenza

Attesa la natura di contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, la violazione del patto determina un inadempimento contrattuale, con facoltà dell’altra parte di chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto e/o di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.

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